L’Ungheria è membro a pieno titolo dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007. I visti e permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri dello spazio Schengen, sono validi in Ungheria, come anche i Visti Schengen Uniformi rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche ungheresi all’estero. Inoltre, anche i permessi di soggiorno, rilasciati dalle autorità ungheresi, sono validi in tutto lo spazio Schengen.
In base alle convenzioni bilaterali, i titolari di passaporto dei paesi elencati di seguito possono recarsi in Ungheria senza apposito visto d’ingresso.
A coloro che hanno bisogno di un visto, si consiglia di presentare la domanda di visto alla rappresentanza diplomatica ungherese corrispondente, almeno 4 settimane prima della partenza. Anche la registrazione deve essere inclusa nella domanda.
Dove si presenta la domanda di visto?
Il richiedente deve presentare la domanda alla rappresentanza diplomatica ungherese che opera nel paese, in cui, il richiedente:
− soggiorna legalmente ed è considerato residente (ha un permesso che gli consente di rimanere nel paese per più di tre mesi – per esempio il permesso di soggiorno),
− non ha un domicilio o il diritto di soggiorno permanente, ma in quel momento risiede nel paese legalmente. In questo caso il richiedente deve anche spiegare per quale motivo presenta la domanda al consolato in questione.
Quest’ultima opzione non è un diritto soggettivo, essa dipende dalla decisione del consolato e può essere giustificata solo in casi eccezionali.
Il soggiorno è legale in quanto il richiedente ha il diritto di soggiorno temporaneo a breve durata (p.es. visto) o a lunga durata (p.es. permesso di soggiorno) nel territorio di competenza del consolato in conformità alla legislazione dei paesi terzi in cui il richiedente risiede.
Ove sia un altro Stato membro al posto della rappresentanza dell’Ungheria ad occuparsi del rilascio dei visti, quello Stato va considerato come se fosse la rappresentanza diplomatica ungherese in conformità alle norme sulla competenza giurisdizionale.
Qualora il paese in cui il richiedente risiede abitualmente non abbia una rappresentanza diplomatica ungherese, e, l’Ungheria non sia rappresentata nemmeno da un altro Stato membro, la domanda può essere presentata presso qualsiasi rappresentanza diplomatica che appartiene allo spazio Schengen e si occupa del rilascio dei visti.
Ai sensi delle convenzioni, i seguenti Stati membri appartenenti allo spazio Schengen possono rilasciare visti per conto dell’Ungheria.
Chi può presentare la domanda di visto?
La domanda deve essere presentata personalmente dal richiedente (al contempo anche le impronte digitali vengono raccolte – in alcuni casi il richiedente può essere esentato dal rilevamento delle impronte digitali).
Informazioni importanti
1) La domanda di visto va presentata non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio previsto.
2) Il trattamento delle domande di visto deve avvenire di norma entro 15 giorni di calendario prima della partenza prevista, perciò la domanda di visto va presentata al consolato competente almeno 15 giorni prima del viaggio previsto. I consolati non sono responsabili della presentazione tardiva della domanda e di un conseguente viaggio mancato.
3) In casi eccezionali il trattamento del visto può essere prorogato dal consolato fino a 30 o 60 giorni.
Documenti necessari per la domanda di visto
1) Modulo di domanda compilato
2) Documento di viaggio che disponga di almeno due pagine libere. Il documento di viaggio non deve essere stato rilasciato più di 10 anni prima della domanda di visto e deve essere valido almeno tre mesi oltre la data prevista dell’uscita dallo spazio Schengen.
3) Assicurazione sanitaria di viaggio (che include anche i ricoveri ospedalieri d’urgenza e il rimpatrio. L’assicurazione deve coprire le spese fino a 30 000 euro e deve essere valida in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen durante l’intero periodo del soggiorno.)
4) Lettera d’invito / certificato di registrazione
5) Itinerario previsto e prova di alloggio
6) Costo del visto (60 EUR)
Importante
- Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua inglese o nella lingua del paese rappresentante
- I richiedenti potranno essere chiamati per un colloquio personale all’ambasciata o per un colloquio telefonico
- Ai richiedenti possono essere richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli sopra menzionati.
Consultazione preliminare
Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 810/209. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 – che istituisce la legge sui visti –, uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell’esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. La durata di questa consultazione non può superare i 10 giorni. Si prega di prendere in considerazione questo fatto alla presentazione della domanda di visto.
Facilitazione del visto
Se il paese d’origine e l’Unione Europea hanno concluso accordi di facilitazione del visto, ulteriori agevolazioni sono previste. Per esempio: Armenia, Azerbaigian, Capo Verde, Russia, Ucraina, Serbia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Repubblica di Moldova. Per ulteriori informazioni sugli accordi di facilitazione si prega di contattare le rappresentanze diplomatiche ungheresi corrispondenti nel paese in questione.